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http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=294382

“Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali. (…)

Art. 1
Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, e disposizioni attuative e transitorie

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.”.

2.    Il comma 2 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:

“2.  Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.”.

3.    Dopo il comma 4 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2.”.

(…)